Capo V
Art. 19
19 / 41Scritture finanziarie e patrimoniali
In vigore dal 1 gen 2011
1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun conto la situazione delle somme riscosse e pagate a fronte dei relativi stanziamenti. Esse sono tenute nelle valute nelle quali avvengono le operazioni.
2. Per la tenuta dei sistemi di scrittura di cui all', gli uffici all'estero si avvalgono dei programmi informatici forniti dal Ministero degli affari esteri.
3. Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico dei consegnatari degli uffici all'estero, i prospetti delle variazioni nella consistenza dei beni mobili sono trasmessi annualmente dall'Amministrazione centrale all'ufficio centrale di bilancio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;54#art-19