Capo IV
Art. 17
17 / 41Liquidazione della spesa
In vigore dal 1 gen 2011
1. La liquidazione della spesa è effettuata previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e della regolarità della fornitura di beni, servizi ed opere, nonché sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;54#art-17