Art. 17 · Liquidazione della spesa
Capo IV

Art. 17

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Liquidazione della spesa

In vigore dal 1 gen 2011
1. La liquidazione della spesa è effettuata previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e della regolarità della fornitura di beni, servizi ed opere, nonché sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;54#art-17