Capo III
Art. 15
15 / 41Servizio di cassa o di tesoreria
In vigore dal 1 gen 2011
1. Il servizio di cassa o di tesoreria può essere affidato, in base ad apposita convenzione, ad un unico istituto di credito, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;54#art-15