Art. 13 · Riscossione delle dotazioni finanziarie ministeriali
Capo III

Art. 13

13 / 41

Riscossione delle dotazioni finanziarie ministeriali

In vigore dal 1 gen 2011
1. Il Ministero, a seguito dell'approvazione del bilancio, dispone l'erogazione delle dotazioni finanziarie ministeriali assegnate, separatamente per parte corrente e conto capitale, di regola in euro, ed in due soluzioni: a) un'anticipazione fino al settanta per cento della dotazione complessiva annuale finanziata mediante ordinativo diretto entro venti giorni dalla data di assegnazione delle risorse al competente ufficio ministeriale; b) un finanziamento a saldo, comprensivo, ove possibile, delle eventuali integrazioni di cui al comma 4, disposto con ordinativo diretto, di regola entro il 30 settembre dell'esercizio di riferimento. 2. Il finanziamento del saldo della dotazione è comunque subordinato all'invio al Ministero da parte dell'ufficio all'estero del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente di cui all'. 3. In caso di variazioni in diminuzione del fabbisogno dell'ufficio all'estero determinate da circostanze eccezionali, il Ministero può disporre il trasferimento della somma eccedente ad altro ufficio all'estero, anche di nuova istituzione. 4. Ulteriori assegnazioni, per spese correnti o in conto capitale, possono essere disposte nel corso dell'anno sulla base del bilancio di previsione o di ulteriori motivate richieste di integrazione inviate successivamente dall'ufficio all'estero. 5. Nella determinazione delle dotazioni finanziarie complessive annuali il Ministero tiene conto delle risultanze di gestione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente. 6. Il finanziamento delle dotazioni può essere effettuato mediante autorizzazione all'utilizzo delle disponibilità dei CCVT, ai sensi della normativa vigente. Inoltre, nelle more dell'accreditamento delle dotazioni finanziarie, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il prelievo a titolo di anticipazione per l'intero importo o parte di esso dal CCVT. L'ufficio all'estero provvederà al reintegro entro otto giorni dall'accreditamento della dotazione sul conto corrente di gestione. 7. Le dotazioni possono essere finanziate in valuta diversa dall'euro su motivata richiesta del titolare dell'ufficio all'estero anche sulla base dell'esistenza di giacenze di valute intrasferibili e/o inconvertibili nei CCVT. In mancanza di tassi di cambio fissi, si applicherà il cambio del giorno dell'operazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;54#art-13