Art. 11 · Dotazione finanziaria ministeriale in conto capitale
Capo II

Art. 11

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Dotazione finanziaria ministeriale in conto capitale

In vigore dal 1 gen 2011
1. La dotazione finanziaria in conto capitale degli uffici all'estero non può essere superiore a quella indicata nello stesso bilancio. 2. L'ammontare della dotazione finanziaria in conto capitale è stabilita per ogni esercizio sulla base del bilancio di previsione dell'ufficio all'estero e compatibilmente con gli stanziamenti dei capitoli di bilancio interessati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;54#art-11