Art. 21 · Attività contrattuale

Art. 21

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Attività contrattuale

In vigore dal 25 mar 2010
1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attività contrattuale è svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia. 2. Le spese in economia sono disciplinate dalla normativa vigente. 3. I contratti sono stipulati dal direttore sulla base della deliberazione che ne autorizza la relativa spesa approvata dal consiglio di amministrazione. Le funzioni di ufficiale rogante sono svolte dal funzionario amministrativo individuato dal direttore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-01-25;34#art-21