Art. 19
19 / 23Disciplina del servizio di tesoreria
In vigore dal 25 mar 2010
1. Il servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e viene svolto secondo le modalità indicate in un'apposita convenzione approvata dal consiglio di amministrazione.
2. Si applicano le disposizioni di cui all' della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-01-25;34#art-19