Art. 18
18 / 23Disciplina dei beni d'uso
In vigore dal 25 mar 2010
1. I beni del CLL appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso al CLL stesso.
2. Per tali beni si osservano le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché quelle emanate in merito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. I beni sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal direttore. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.
4. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-01-25;34#art-18