Art. 4
4 / 6Riconoscimento dei titoli di studio da parte di altre amministrazioni
In vigore dal 12 gen 2010
Riconoscimento dei titoli di studio
da parte di altre amministrazioni
1. Ai fini del riconoscimento dei titoli di studio per le finalità di cui ai commi 2, 3 e 4, le amministrazioni interessate trasmettono la documentazione di cui all', comma 2, lettere a) o b), al Ministero. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, il Ministero trasmette il proprio motivato parere alle amministrazioni competenti, le quali adottano il provvedimento di riconoscimento. Il provvedimento è comunicato all'interessato e al Ministero.
2. La valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, conseguenti al possesso di tali titoli, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, è di competenza dell'amministrazione interessata, acquisito il parere del Ministero.
3. La valutazione dei titoli di studio accessori, ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo nelle procedure concorsuali per titoli ed esami, indette dal Ministero degli affari esteri, è di competenza di quest'ultima amministrazione, che può richiedere il parere del Ministero relativamente all'idoneità del titolo di studio.
4. La valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione alle selezioni gestite dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a borse di studio e ad altri benefici previsti da organizzazioni ed enti internazionali, è di competenza del Ministero degli affari esteri, che può richiedere il parere del Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-07-30;189#art-4