Art. 14 · Risorse umane e spese del Comitato centrale
Capo II

Art. 14

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Risorse umane e spese del Comitato centrale

In vigore dal 21 ago 2009
1. Il Comitato centrale, per il proprio funzionamento, si avvale di sedici unità di personale appartenente all'area III, di trentadue unità di personale appartenente all'area II e di due unità di personale appartenente all'area I, in servizio presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Alle spese connesse all'attività ed al funzionamento del Comitato centrale, ivi compresi i gettoni di presenza, i rimborsi spese e ogni altra indennità per il personale, si provvede con le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 63, primo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all' del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
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