Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 12 ago 2009
1. All'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, la lettera a) è soppressa. 2. La Tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, è sostituita dalla Tabella A allegata al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 giugno 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell'interno Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 282
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-06-22;96#art-5