Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 12 ago 2009
1. L'articolo 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, è sostituito dal seguente: «Art. 75-septies (Commissioni periferiche per le ricompense). - 1. Con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sono istituite, annualmente, nell'ambito delle dotazioni di bilancio, presso la Direzione centrale per le risorse umane, quattro commissioni per le ricompense in relazione ai carichi di lavoro ed alle aree territoriali di riferimento. 2. Ciascuna delle commissioni delle ricompense è presieduta da un direttore centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza, designato annualmente secondo criteri di rotazione, ed è composta da: a) sei membri prescelti dall'Amministrazione tra: 1) i questori di due delle province ricomprese nelle aree territoriali di riferimento di cui al comma 1; 2) i dirigenti di ufficio periferico a livello regionale o interprovinciale per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, avente competenza, anche in parte, nell'ambito territoriale di riferimento di cui al comma 1; 3) i dirigenti di reparti mobili, aventi sede nell'ambito territoriale di riferimento di cui al comma 1; 4) i dirigenti degli istituti di istruzione, aventi sede nell'ambito territoriale di cui al comma 1; b) sei rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentatività delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale; nel limite dei sei posti disponibili, è garantita a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa la designazione di almeno un componente. 3. La composizione della commissione competente per la capitale è integrata da un funzionario dei ruoli della Polizia di Stato, avente qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 4. La designazione dei componenti della commissione prescelti dall'Amministrazione è effettuata secondo criteri di rotazione, che tengano conto dell'entità del personale rispettivamente in servizio presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale di riferimento. 5. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. 6. Le funzioni di segretario delle commissioni sono espletate da un funzionario appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato ovvero da un ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza «sostituto commissario» della Polizia di Stato di comprovate capacità, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 7. Ai componenti, ivi compresi il presidente ed il segretario delle commissioni, non è corrisposto alcun compenso nè rimborso spese ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti istituzionali.».
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