Art. 13 · Scuole italiane all'estero

Art. 13

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Scuole italiane all'estero

In vigore dal 10 ott 2025
1. Agli studenti e alle studentesse del secondo ciclo di istruzione delle scuole italiane all'estero si applicano le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto disposto dagli , comma 2, e 6, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-06-22;122#art-13