Art. 4
4 / 5Procedura di richiesta dei benefici Valutazione delle istanze
In vigore dal 24 lug 2009
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti termini e modalità per accedere ai benefici di cui al presente regolamento, nonché i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere, fra le quali dovranno obbligatoriamente figurare quelle relative a:
a) ragione sociale delle singole imprese coinvolte nel processo di aggregazione, e della struttura societaria finale;
b) sede del raggruppamento di imprese;
c) legale rappresentante del raggruppamento di imprese;
d) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa;
e) numero di iscrizione all'Albo nazionale degli Autotrasportatori;
f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, in conformità a quanto disposto dall', comma 5, del presente regolamento.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, è istituita una Commissione, che provvede, con le risorse umane e strumentali già in dotazione allo stesso Ministero, a valutare le istanze presentate per accedere ai benefici di cui al presente regolamento. Con lo stesso decreto, sono individuati i criteri cui tale Commissione dovrà attenersi nella valutazione delle istanze; ai componenti della suddetta Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-05-29;84#art-4