Art. 2 · Azioni formative

Art. 2

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Azioni formative

In vigore dal 24 lug 2009
1. Le azioni di formazione, specifica o generale, secondo le definizioni date dall'articolo 38 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, incentivabili ai sensi del presente regolamento, sono realizzate nel corso del biennio 2009-2010 e consistono in piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite modalità e termini per la realizzazione delle attività formative proposte.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-05-29;83#art-2