Art. 3 · Requisiti per l'ammissione

Art. 3

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Requisiti per l'ammissione

In vigore dal 18 giu 2009
1. Possono presentare domanda per l'assegnazione delle borse di studio i soggetti indicati dall', che nell'anno scolastico o accademico di riferimento: a) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o la licenza elementare o la licenza media o il diploma di istruzione secondaria superiore o titolo equiparato; b) abbiano superato, al momento della scadenza del bando di concorso, almeno due esami i cui crediti complessivi non siano inferiori a venti ovvero conseguano la laurea o il diploma accademico entro l'anno accademico successivo a quello dell'ultimo esame sostenuto; c) non siano già in possesso di una laurea specialistica/magistrale o diploma accademico di secondo livello, fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore; d) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda. 2. Le domande per le borse di studio di cui all' devono essere inviate entro trenta giorni dalla pubblicazione dei bandi emanati annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il mese di dicembre. 3. I requisiti previsti dalle lettere a) e b) non sono richiesti per i soggetti indicati dall', comma 4.
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