Art. 7 · Buoni pasto

Art. 7

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Buoni pasto

In vigore dal 9 giu 2009
1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, l'importo del buono pasto di cui all', del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è rideterminato in euro 7,00.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-04-16;52#art-7