Art. 5 · Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

Art. 5

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Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

In vigore dal 9 giu 2009
1. Il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all', del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue: a) per l'anno 2007, euro 15.073.000; b) per l'anno 2008, euro 53.413.000; c) a decorrere dall'anno 2009, euro 21.519.000. 2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 e all'anno 2008 non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi. 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo. 4. L', comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, è sostituita dalla seguente: «c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al 20 per cento per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento per il 2009 e, per gli anni successivi, una misura che, compatibilmente con l'attività operativa/addestrativa e salvo comprovate esigenze di impiego, non può essere inferiore al 20 per cento, individuata con apposita determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dei fondi previsti dal comma 9, dell', del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163». 5. Nella definizione dei criteri di ripartizione delle somme destinate ai fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali sarà assicurato il ruolo della Rappresentanza militare ai sensi della normativa vigente al momento della suddetta ripartizione. 6. L', comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, è sostituito dal seguente: «b) ai criteri per la destinazione, l'attribuzione e modalità di attribuzione delle risorse di cui all', del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.».
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