Art. 21
21 / 24Commissione paritetica e norme di garanzia
In vigore dal 9 giu 2009
1. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e da quelli emanati ai sensi dell' del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato fra l'Amministrazione e le sezioni del Consiglio Centrale di Rappresentanza può essere formulata, da ciascuna delle parti, alla Commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta Commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere non vincolante.
2. Presso il Ministero della Difesa, è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 1, una Commissione, nominata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione ed inoltre composta, in pari numero, da rappresentanti dell'Amministrazione e da rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio Centrale di Rappresentanza. Per rappresentanti dell'Amministrazione si intendono lo Stato Maggiore della Difesa, gli Stati Maggiori di Forza Armata, il Segretariato Generale della Difesa, la Direzione Generale per il personale militare e la Direzione Generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva.
3. Le richieste di esame di cui al comma 1, avanzate anche singolarmente dagli Stati Maggiori di Forza Armata, dal Segretariato Generale della Difesa, dalle Direzioni Generali, dal Consiglio Centrale di Rappresentanza o dalle singole Sezioni di Forza armata devono essere inoltrate al Gabinetto del Ministro della Difesa, per il tramite dello Stato Maggiore della Difesa, che cura gli adempimenti conseguenti.
4. Ove, a conclusione dell'iter di cui al presente articolo, permangano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale militare interessato, l'Amministrazione e il Consiglio Centrale di Rappresentanza, per il tramite dello Stato Maggiore della Difesa, possono attivare la procedura di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-04-16;52#art-21