Art. 5 · Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

Art. 5

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Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

In vigore dal 9 giu 2009
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall' del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall' del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, dall' del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue: a) per l'anno 2007: 1) Polizia di Stato: euro 13.804.000; 2) Polizia penitenziaria: euro 5.195.000; 3) Corpo forestale dello Stato: euro 702.000; b) per l'anno 2008: 1) Polizia di Stato: euro 46.203.000; 2) Polizia penitenziaria: euro 17.820.000; 3) Corpo forestale dello Stato: euro 3.462.000; c) a decorrere dall'anno 2009: 1) Polizia di Stato: euro 11.637.000; 2) Polizia penitenziaria: euro 1.908.000; 3) Corpo forestale dello Stato: euro 188.000. 2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 e all'anno 2008 non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi. 3. Per il solo anno 2009 gli importi di cui al precedente comma 1, lettera c), sono maggiorati come segue: a) Polizia di Stato: euro 174.000; b) Polizia penitenziaria: euro 77.000; c) Corpo forestale dello Stato: euro 9.000. 4. Gli importi di cui al precedente comma 3 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi. 5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
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