Art. 22 · Forme di partecipazione

Art. 22

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Forme di partecipazione

In vigore dal 9 giu 2009
1. Al comma 2 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «turni di reperibilità», sono inserite le seguenti parole: «ed il cambio turno.». 2. Il comma 5 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è sostituito dal seguente comma: «5. Ferma restando l'invarianza della spesa, dalla data di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto e fino all'introduzione di una nuova normativa sulle forme di partecipazione, le Commissioni istituite ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni sono costituite, con cadenza biennale, con rappresentanti sindacali designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali rappresentative individuate dal decreto del Ministro per la funzione pubblica e firmatarie del quadriennio normativo, in numero comunque non superiore a dieci. Le medesime Commissioni possono, altresì, essere costituite anche in forma paritetica; in tale ipotesi sono chiamati a far parte delle predette Commissioni un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali come sopra individuate e la manifestazione di volontà espressa da ciascun rappresentante sindacale è considerata in ragione del grado di rappresentatività dell'organizzazione sindacale di appartenenza. Le modalità di costituzione delle predette Commissioni sono demandate ad apposito accordo a livello di singola Amministrazione.». 3. All' del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: «6. Per la Polizia di Stato, ferma restando l'invarianza della spesa, in sede di Accordo Nazionale Quadro di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, saranno definite le modalità per la costituzione di una Commissione consultiva, competente a formulare proposte e pareri non vincolanti in merito agli indirizzi generali del Fondo di assistenza, alla quale partecipano cinque rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto. Per il Corpo di Polizia penitenziaria, ferme restando le previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2008, in sede di Accordo Nazionale Quadro di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, saranno definite, nel rispetto dell'invarianza della spesa, le modalità per la costituzione di una Commissione consultiva competente a formulare al Consiglio di amministrazione dell'Ente di assistenza, proposte e pareri non vincolanti finalizzati al benessere degli appartenenti al Corpo. Partecipano alla Commissione consultiva cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita con il presente decreto.». 4. Con decorrenza 1° gennaio 2009, all', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale,» sono aggiunte le seguenti parole: «individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi dell', comma 1, lett. A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e». 5. Con decorrenza 1° gennaio 2009, all', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale», sono aggiunte le seguenti parole: «individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi dell', comma 1, lettera A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e». 6. All', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le parole «associativi e» sono eliminate.
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