Art. 5
5 / 8Scuola secondaria di I grado
In vigore dal 16 lug 2009
1. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore è determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attività e al tempo dedicato alla mensa.
Gli orari di cui ai periodi precedenti sono comprensivi della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo modificativo del Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese.
2. I piani di studio, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo della scuola secondaria di I grado, sono funzionali alle conoscenze e alle competenze da acquisire da parte degli alunni in relazione alle diversità individuali, comprese quelle derivanti da disabilità.
3. Le classi a «tempo prolungato» sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale, può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie e in base a quanto previsto al comma 4. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità sono attivati, in sede di definizione degli organici, sulla base di economie realizzate, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e subordinatamente alla preventiva verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, circa la sussistenza di economie aggiuntive.
4. Le classi funzionanti a «tempo prolungato» sono ricondotte all'orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane e nella impossibilità di garantire il funzionamento di un corso intero a tempo prolungato.
5. Il quadro orario settimanale e annuale delle discipline e le classi di concorso per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado, definiti tenendo conto dei nuovi piani di studio, è così determinato, fatto salvo quanto previsto dall', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275:
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|settimanale|annuale
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Italiano, Storia, Geografia | 9 | 297
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Attività di approfondimento in materie | |
letterarie | 1 | 33
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Matematica e scienze | 6 | 198
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Tecnologia | 2 | 66
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Inglese | 3 | 99
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Seconda lingua comunitaria | 2 | 66
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Arte e immagine | 2 | 66
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Scienze motorie e sportive | 2 | 66
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Musica | 2 | 66
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Religione cattolica | 1 | 33
6. L'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», previsto dall' del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, è inserito nell'area disciplinare storico-geografica.
7. I corsi ad indirizzo musicale, già ricondotti ad ordinamento dalla legge 3 marzo 1999, n. 124, si svolgono oltre l'orario obbligatorio delle lezioni di cui al primo periodo del comma 1 del presente articolo. Le indicazioni relative all'insegnamento della musica per valorizzarne l'apprendimento pratico, anche con l'ausilio di laboratori musicali, nei limiti delle risorse esistenti, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare. Con il medesimo provvedimento sono fissati i criteri per l'eventuale riconoscimento dei percorsi formativi extracurricolari realizzati dalle scuole secondarie di primo grado nel rispetto del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, per la loro equiparazione a quelli previsti dall'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
8. Il quadro orario settimanale e annuale delle discipline per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado a tempo prolungato è così determinato fatto salvo quanto previsto dall', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999:
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|settimanale|annuale
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Italiano, Storia, Geografia | 15 | 495
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Matematica e scienze | 9 | 297
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Tecnologia | 2 | 66
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Inglese | 3 | 99
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Seconda lingua comunitaria | 2 | 66
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Arte e immagine | 2 | 66
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Scienze motorie e sportive | 2 | 66
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Musica | 2 | 66
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Religione cattolica | 1 | 33
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Approfondimento a scelta delle scuole nelle | |
discipline presenti nel quadro orario | 1 o 2 | 33/66
9. L'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», previsto dall' del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 2008, è inserito nell'area disciplinare storico-geografica.
10. A decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico e l'assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, è introdotto l'insegnamento dell'inglese potenziato anche utilizzando le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria o i margini di autonomia previsti dai commi 5 e 8. Le predette ore sono utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana nel rispetto dell'autonomia delle scuole.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-20;89#art-5