Art. 9 · Disposizioni relative alla scuola dell'infanzia

Art. 9

9 / 25

Disposizioni relative alla scuola dell'infanzia

In vigore dal 3 lug 2009
1. Le scuole sono organizzate in modo da far confluire in sezioni distinte i bambini che seguono i diversi modelli orario di funzionamento. Al fine della progressiva generalizzazione del servizio le eventuali economie realizzate, rispetto alla consistenza complessiva dell'organico determinato per l'anno scolastico 2008-2009, sono totalmente utilizzate per ampliare le opportunità educative offerte alle famiglie. 2. Le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, salvo il disposto di cui all', commi 2 e 3, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26. 3. Ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 29 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità. Per l'anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per sezione previsti dall' del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, e successive modificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-20;81#art-9