Art. 7
7 / 57Struttura del bilancio di previsione
In vigore dal 6 mag 2009
1. Ai sensi degli del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, il bilancio di previsione si distingue in decisionale e gestionale ed è formulato in termini di competenza e di cassa.
2. Il bilancio di previsione decisionale si articola, per le entrate e per le uscite, in U.P.B., suddivise sia per le entrate sia per le uscite in titoli, parte corrente e parte capitale, categorie e capitoli, individuate con provvedimento del direttore con le procedure di cui all', comma 4, dello statuto dell'Agenzia.
3. Per ogni U.P.B. sono indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui;
d) l'ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso.
4. Il bilancio di previsione gestionale individua, per le entrate e le uscite, i capitoli quali unità elementari, ai fini della gestione dei programmi, progetti ed attività dei settori e per la successiva rendicontazione.
5. Il bilancio di previsione è illustrato da una nota preliminare ed integrato da un allegato tecnico in cui sono descritti i programmi, i progetti e le attività da realizzare nell'esercizio ed i criteri adottati per la formulazione delle valutazioni finanziarie ed economiche.
6. In particolare, nella nota preliminare sono indicati:
a) gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che ogni settore intende conseguire ed attuare in termini di servizi e prestazioni;
b) il collegamento fra questi obiettivi e programmi e le linee strategiche descritte nella relazione programmatica del direttore;
c) gli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati;
d) i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito del bilancio;
e) i criteri di massima cui i titolari dei settori devono conformare la loro gestione.
7. Gli obiettivi ed i programmi contenuti nella nota preliminare devono provenire da un analitico e diffuso processo di programmazione esercitato da tutti i responsabili dei settori.
8. Nell'allegato tecnico al preventivo finanziario decisionale sono definiti:
a) il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa con rinvio alle relative disposizioni normative;
b) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale;
c) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle uscite per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.
9. Il bilancio di previsione è corredato della pianta organica del personale nonché, ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di allegati recanti la rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni.
10. A soli fini comparativi, il preventivo finanziario decisionale riporta anche i dati previsionali dell'anno precedente. Tali previsioni sono quelle definitive, ossia quelle contenute nel preventivo finanziario approvato all'inizio dell'anno precedente modificate dalle variazioni intervenute nel corso dell'anno finanziario.
11. Le partite di giro comprendono le entrate e le uscite che l'Agenzia effettua in qualità di sostituto d'imposta, di sostituto di dichiarazione ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Agenzia, nonché le somme somministrate al cassiere e ai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-7