Art. 48
48 / 57Singole figure contrattuali
In vigore dal 6 mag 2009
1. L'Agenzia, nell'esercizio dei compiti istituzionali, può erogare servizi per conto terzi nonché alienare i beni prodotti nell'ambito delle medesime competenze istituzionali, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore approvato dal comitato direttivo.
2. L'Agenzia, nell'espletamento dei fini istituzionali, può concedere in uso gratuito beni mobili e programmi software di cui sia licenziataria con autorizzazione alle cessione d'uso. La concessione in uso non può determinare assunzione di oneri a qualsiasi titolo per l'Agenzia, è sempre revocabile e non può estendersi oltre periodi di tempo predeterminati.
3. L'Agenzia può concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.
4. Spetta all'Agenzia il diritto di autore sulle opere di ingegno prodotte nello svolgimento delle attività istituzionali. Lo sfruttamento delle opere di ingegno è stabilito dal direttore previo parere del comitato direttivo. È sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell'opera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-48