Art. 46
46 / 57Ufficiale rogante
In vigore dal 6 mag 2009
1. Il direttore designa con proprio provvedimento il funzionario dell'Agenzia per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale rogante.
2. L'Ufficiale rogante agisce nel rispetto delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili e verifica l'identità, la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, nonché tiene un registro/repertorio in ordine cronologico e rilascia copie autentiche degli atti ricevuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-46