Art. 45
45 / 57Stipulazione ed approvazione dei contratti
In vigore dal 6 mag 2009
1. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che lo segue in graduatoria e a tutti coloro che hanno partecipato alla selezione, ivi compresi coloro che siano stati esclusi e che abbiano impugnato l'esclusione ovvero siano ancor in termini per impugnarla, verificato il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti richiesti, il dirigente ovvero il funzionario autorizzato procede alla stipulazione del contratto mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante individuato ai sensi dell' ovvero mediante scrittura privata.
2. I dirigenti e i funzionari autorizzati alla stipula dei contratti sono individuati dal direttore con specifico provvedimento.
Il contratto stipulato è soggetto all'approvazione del dirigente amministrativo e al controllo dell'ufficio della ragioneria e contabilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-45