Art. 40
40 / 57Normativa
In vigore dal 6 mag 2009
1. Per gli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture si applicano le disposizioni contenute nel codice dei contratti.
2. L'Agenzia può stipulare convenzioni con enti pubblici e organismi di diritto pubblico senza ricorrere a gara, in conformità a quanto previsto all', comma 2, del codice dei contratti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-40