Art. 37
37 / 57Consegnatario dei beni mobili
In vigore dal 6 mag 2009
1. I beni mobili sono assunti in carico da un dipendente nominato consegnatario con provvedimento del direttore. Per ognuna delle sedi dell'Agenzia può essere nominato un consegnatario.
2. Il consegnatario ha l'obbligo di custodia dei beni mobili, che si estrinseca nella diligente adozione di tutte le misure idonee alla conservazione dei beni nelle condizioni e per l'uso cui sono destinati nonché nella tempestiva segnalazione di eventuali perdite o deterioramenti.
3. Il consegnatario tiene le scritture per i servizi da lui espletati come individuate dal direttore che, con proprie disposizioni, regolamenta il servizio per quanto non previsto dal presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-37