Art. 36
36 / 57Classificazione dei beni
In vigore dal 6 mag 2009
1. I beni si distinguono in immobili e mobili ai sensi degli articoli 812, e seguenti, del codice civile.
2. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
a) mobili, arredi ed oggetti d'arte;
b) attrezzature d'ufficio, strumenti tecnici ed apparecchiature informatiche;
c) materiale bibliografico;
d) autovetture ed automezzi;
e) altri beni.
3. L'inventario dei beni mobili indica per ciascun bene:
a) denominazione e descrizione;
b) ubicazione;
c) quantità;
d) valore.
4. I beni mobili sono inventariati al costo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se pervenuti per altra causa.
5. Non sono inventariati i beni di facile consumo (materiale di cancelleria, materiale per il funzionamento dei servizi generali, componentistica elettrica, elettronica e meccanica, minuterie metalliche e tutto il materiale che faccia parte di cicli produttivi) ed i beni di modico valore.
6. I beni immobili sono inventariati su separato registro con le seguenti indicazioni:
a) numero di inventario;
b) descrizione, ubicazione ed uso cui sono destinati;
c) estremi catastali, partita catastale, classificazione, rendita catastale;
d) titoli di acquisizione;
e) valore iniziale e successive variazioni;
f) servitù, pesi, oneri di cui sono gravati;
g) eventuali redditi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-36