Art. 35
35 / 57Servizio di cassa economale
In vigore dal 6 mag 2009
1. L'economo, nominato dal direttore tra i dipendenti dell'Agenzia, provvede al pagamento delle piccole spese che non possono farsi se non per contanti entro il limite, per ciascuna spesa, di euro 1.500.
A tale scopo possono essere effettuate a suo favore aperture di credito, ciascuna fino al massimo di euro 20.000, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme già spese. L'economo provvede anche alla riscossione dei proventi derivanti dalla vendita di materiali fuori uso o di modico valore.
2. Presso gli uffici dotati di autonomia amministrativa possono essere istituiti appositi servizi di cassa economale per provvedere al pagamento in contanti delle spese minute ed urgenti, ciascuna di importo non superiore ad euro 500.
3. L'economo provvede, in particolare, al pagamento delle spese relative a:
a) spese minute ed urgenti per prestazioni, forniture e provviste occorrenti per il funzionamento dei servizi dell'Agenzia;
b) spese di cancelleria, stampati, spese postali e telegrafiche, trasporti e facchinaggi, carte e valori bollati, noleggi di autovetture, spese contrattuali e di registrazione, abbonamenti a giornali;
c) riviste, Gazzetta Ufficiale e Bollettini regionali, acquisto di libri e pubblicazioni di carattere giuridico, tecnico, amministrativo, imposte e tasse;
d) acquisto, riparazione e manutenzione di mobili, macchine, attrezzature e locali;
e) accertamenti sanitari per il personale;
f) anticipazioni per spese di viaggio e per missioni da eseguirsi nell'interesse della Agenzia.
4. L'economo non può usare le somme riscosse per il pagamento delle spese. Le somme riscosse sono versate senza indugio al cassiere e copia delle riversali è consegnata all'ufficio della ragioneria e contabilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-35