Art. 28
28 / 57Riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti
In vigore dal 6 mag 2009
1. L'ufficio della ragioneria e contabilità predispone annualmente alla chiusura dell'esercizio finanziario una relazione sull'ammontare dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo. La relazione indica la consistenza al 1° gennaio delle somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, di quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute, nonché di quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
2. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati dopo esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.
3. Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilità dei crediti formano oggetto di apposita e motivata determinazione del dirigente amministrativo che, previo parere del Collegio dei revisori dei conti, ne sottopone il riaccertamento all'approvazione del direttore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-28