Art. 27 · Conto consuntivo

Art. 27

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Conto consuntivo

In vigore dal 6 mag 2009
1. Il conto consuntivo è costituito da: a) rendiconto finanziario; b) conto economico; c) stato patrimoniale; d) nota integrativa. 2. Al conto consuntivo sono allegati: a) la situazione amministrativa; b) la relazione sulla gestione; c) la relazione del Collegio dei revisori dei conti. 3. Lo schema di conto consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, è sottoposto a cura del direttore all'esame del Collegio dei revisori dei conti, almeno quindici giorni prima del termine di cui al comma 4. 4. Il conto consuntivo è deliberato dal comitato direttivo, su proposta del direttore, entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è trasmesso per l'approvazione, entro dieci giorni dalla deliberazione, al Ministero vigilante e al Ministero dell'economia e finanze, corredato dei relativi allegati e della relazione predisposta dal Collegio dei revisori dei conti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-27