Art. 27
27 / 57Conto consuntivo
In vigore dal 6 mag 2009
1. Il conto consuntivo è costituito da:
a) rendiconto finanziario;
b) conto economico;
c) stato patrimoniale;
d) nota integrativa.
2. Al conto consuntivo sono allegati:
a) la situazione amministrativa;
b) la relazione sulla gestione;
c) la relazione del Collegio dei revisori dei conti.
3. Lo schema di conto consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, è sottoposto a cura del direttore all'esame del Collegio dei revisori dei conti, almeno quindici giorni prima del termine di cui al comma 4.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal comitato direttivo, su proposta del direttore, entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è trasmesso per l'approvazione, entro dieci giorni dalla deliberazione, al Ministero vigilante e al Ministero dell'economia e finanze, corredato dei relativi allegati e della relazione predisposta dal Collegio dei revisori dei conti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-27