Art. 17
17 / 57Riscossione
In vigore dal 6 mag 2009
1. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del cassiere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'Agenzia.
2. La riscossione è disposta tramite ordinativo di incasso fatto pervenire al cassiere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'.
3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile dell'ufficio della ragioneria e contabilità o da un suo delegato e contiene almeno:
a) l'indicazione del debitore;
b) l'ammontare della somma da riscuotere;
c) la causale;
d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
e) l'indicazione del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata distintamente per residui o competenza;
f) il numero progressivo;
g) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
h) la codifica, ai sensi dell' della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. Il cassiere accetta, senza pregiudizio per i diritti dell'Agenzia, la riscossione di ogni somma versata a suo favore, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il cassiere dà immediata comunicazione all'Agenzia richiedendone la regolarizzazione.
5. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.
6. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal cassiere all'Agenzia per la riscossione in conto residui.
7. Gli uffici a cui sia attribuita autonomia amministrativa possono emettere ordinativi di incasso; tali ordinativi, da registrare su apposito libro preventivamente numerato e timbrato in ogni pagina e recante all'ultimo foglio la dichiarazione del responsabile dell'ufficio della ragioneria e contabilità, attestante il numero delle pagine di cui il libro stesso si compone, sono firmati dal responsabile dell'ufficio e dall'incaricato con funzioni contabili, ovvero dai loro rispettivi sostituti.
8. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono i residui attivi da iscrivere tra le attività dello stato patrimoniale e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36#art-17