Art. 27
27 / 27Disposizioni finali e abrogazioni
In vigore dal 1 gen 2009
1. Quando leggi, regolamenti, decreti, norme o provvedimenti fanno riferimento ai Ministri e ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato o delle attività produttive ovvero a funzioni e compiti già spettanti alle amministrazioni comunque confluite nel Ministero dello sviluppo economico o ai Ministeri del commercio internazionale e delle comunicazioni, il riferimento si intende effettuato rispettivamente al Ministro e al Ministero dello sviluppo economico, ovvero ai corrispondenti compiti e funzioni esercitati dal Ministro e dal Ministero dello sviluppo economico.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225;
b) decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 253;
c) decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 novembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 70
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-11-28;197#art-27