Art. 26 · Uffici di livello dirigenziale non generale

Art. 26

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Uffici di livello dirigenziale non generale

In vigore dal 1 gen 2009
1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di centonovantasei posti di funzione, nonché alla definizione dei relativi compiti ivi compresi quelli dei sedici Ispettorati territoriali, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento su proposta dei Capi dipartimento interessati sentite le Organizzazioni sindacali con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell', comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell', comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
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