Art. 24 · Dotazione organica

Art. 24

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Dotazione organica

In vigore dal 1 gen 2009
1. Le dotazioni organiche per i dirigenti di prima fascia e per i dirigenti di seconda fascia del Ministero sono determinate dall'allegata tabella A. 2. La dotazione organica, di cui all'allegata tabella A, relativa alle aree funzionali del Ministero, è determinata sulla base del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze è effettuata la ripartizione dei contingenti del personale, di cui al comma 2, nei diversi profili professionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-11-28;197#art-24