Art. 8
8 / 12Retribuzione di risultato
In vigore dal 12 giu 2008
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dal 1° gennaio 2006, i parametri della retribuzione di risultato, ivi fissati in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell' del decreto del Ministro degli affari esteri n. 2069 del 5 luglio 2000, e successive modificazioni, rimangono definiti dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la retribuzione di risultato è ridefinita nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:
a) Segretario Generale, euro 72.322,59;
b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all', lettera b), del decreto n. 2069, euro 52.795,49;
c) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all', lettera c), del decreto n. 2069, euro 34.714,84;
d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all', lettera d), del decreto n. 2069, euro 17.357,42;
e) Funzionari di cui all', lettera e), del decreto n. 2069, euro 8.534,07;
f) Funzionari addetti agli uffici, euro 7.159,94.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-04-24;94#art-8