Art. 7 · Retribuzione di posizione

Art. 7

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Retribuzione di posizione

In vigore dal 12 giu 2008
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dal 1° gennaio 2006, le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate nell' del decreto del Ministro degli affari esteri n. 2069 del 5 luglio 2000 rimangono determinate nei valori annui lordi per tredici mensilità stabiliti nell'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107. 2. A decorrere dal l° gennaio 2007, le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate nell' del decreto del Ministro degli affari esteri n. 2069 del 5 luglio 2000 sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità: a) Segretario generale, euro 116.600,00; b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all', lettera b), del decreto n. 2069, euro 80.000,00; c) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all', lettera c), del decreto n. 2069, euro 50.000,00; d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all', lettera d), del decreto n. 2069, euro 30.850,00; e) Funzionari di cui all', lettera e), del decreto n. 2069, euro 13.500,00; f) Funzionari addetti agli uffici, euro 9.609.05. 3. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonché all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, rimangono determinate, per il biennio economico 1° gennaio 2006-31 dicembre 2007, nei valori annui lordi per tredici mensilità stabiliti nell'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-04-24;94#art-7