Art. 5 · Congedo ordinario

Art. 5

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Congedo ordinario

In vigore dal 25 giu 2008
1. Considerato che l'orario di servizio dell'Amministrazione dell'interno si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall', comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Tale periodo è ridotto a ventisei giorni per i primi tre anni di servizio comprendendo in essi il biennio del corso di formazione iniziale, previsto dall', comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per i funzionari della carriera prefettizia assunti al primo impiego. 2. Al funzionario della carriera prefettizia spettano altresì quattro giornate di riposo da fruire nell'arco dell'anno solare, ai sensi di quanto previsto dall', comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 4. Il funzionario della carriera prefettizia che è stato assente ai sensi dell' del presente decreto conserva il diritto alle ferie. 5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto dal comma 10, non sono monetizzabili. Il responsabile della struttura dovrà assicurare l'effettiva fruizione delle ferie da parte del funzionario interessato. 6. È obbligo del funzionario della carriera prefettizia programmare le proprie ferie in accordo con il responsabile della struttura in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria operatività. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Amministrazione assicura al funzionario della carriera prefettizia il frazionamento delle ferie in più periodi nel corso dell'anno. 7. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il funzionario della carriera prefettizia ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il funzionario della carriera prefettizia ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 8. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. È cura del funzionario della carriera prefettizia informare tempestivamente l'amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria. 9. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo. 10. Fermo restando il disposto di cui al comma 5, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa sarà rimborsato l'eventuale residuo di ferie non fruito dal funzionario della carriera prefettizia per esigenze di servizio. 11. I periodi di cui ai commi 1 e 2 non sono riducibili per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso il godimento di cui al comma 1 avverrà anche oltre il termine di cui al precedente comma 9. 12. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili. 13. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il funzionario della carriera prefettizia presta servizio è considerata giorno festivo se ricadente in un giorno ordinariamente lavorativo. 14. I funzionari della carriera prefettizia appartenenti alle religioni ebraica ed islamica, nonché alle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato hanno il diritto di fruire, a richiesta, di un giorno di riposo settimanale diverso da quello domenicale. In tal caso la giornata lavorativa non prestata dal funzionario della carriera prefettizia è recuperata in altro giorno lavorativo, d'intesa con il responsabile della struttura.
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