Art. 20 · Stipendio tabellare

Art. 20

20 / 27

Stipendio tabellare

In vigore dal 25 giu 2008
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 lo stipendio tabellare è stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità: prefetto: Euro 87.445,00; viceprefetto: Euro 57.446,00; viceprefetto aggiunto: Euro 41.340,00. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 lo stipendio tabellare è rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità: prefetto: Euro 88.917,00; viceprefetto: Euro 58.589,00; viceprefetto aggiunto: Euro 42.163,00. 3. A decorrere dal 1° febbraio 2007 lo stipendio tabellare è stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità: prefetto: Euro 91.094,00; viceprefetto: Euro 60.279,00; viceprefetto aggiunto: Euro 43.377,00. 4. A decorrere dal 31 dicembre 2007 lo stipendio tabellare è rideterminato per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità: prefetto: Euro 91.247,00; viceprefetto: Euro 60.396,00; viceprefetto aggiunto: Euro 43.464,00. 5. Lo stipendio tabellare di cui ai commi precedenti contiene ed assorbe l'indennità integrativa speciale negli importi di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all', comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-04-04;105#art-20