Art. 18 · Copertura assicurativa

Art. 18

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Copertura assicurativa

In vigore dal 25 giu 2008
1. Ai fini della copertura assicurativa, di cui all', comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono individuati i seguenti criteri: a) totale copertura a garanzia della responsabilità civile, inerente le attività connesse a compiti istituzionali, derivante ai funzionari della carriera prefettizia per le perdite patrimoniali e/o danni involontariamente cagionati a terzi; b) estensione della copertura anche alle ulteriori attività che possono essere svolte dai predetti funzionari connesse ad incarichi direttamente o indirettamente riferibili a compiti e doveri d'ufficio; c) copertura degli oneri di patrocinio legale; d) retroattività e ultrattività della copertura assicurativa; e) previsione della possibilità per il dirigente di aumentare i massimali e «area dei rischi» coperta con il versamento di una quota individuale aggiuntiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-04-04;105#art-18