Art. 2 · Definizioni

Art. 2

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Definizioni

In vigore dal 9 feb 2008
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per; a) «documento unico matricolare»: il documento individuale informatico, tenuto ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, riportante i dati matricolari del militare al quale si riferisce; b) «evento di interesse»: il fatto informativo da acquisire al documento unico matricolare; c) «dato matricolare»: l'informazione contenuta nel documento unico matricolare per effetto dell'acquisizione dell'evento di interesse; d) «fascicolo personale»: la raccolta dei documenti, anche informatici o riprodotti ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, afferenti al militare, anche se non formano oggetto di acquisizione al documento unico matricolare; e) «validazione»: la verifica del documento presente nel fascicolo personale quale evento di interesse, nonché la sua corretta acquisizione al documento unico matricolare; f) «impianto» del documento unico matricolare: la procedura informatica, conforme alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di acquisizione al documento unico matricolare del primo evento di interesse; g) «rilascio»: la consegna, anche in formato elettronico, del documento unico matricolare o di parte di esso; h) «certificazione»: la comunicazione, anche in formato elettronico, di uno o più dati rilevati dal documento unico matricolare del militare; i) «parifica»: la procedura di confronto tra i dati del documento unico matricolare e i documenti del fascicolo personale, al fine di verificare la corretta acquisizione di tutti gli eventi di interesse; l) «addetto alla matricola»: il personale preposto alla gestione del servizio matricolare; m) «regole tecniche»: le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-12-08;265#art-2