Art. 2
2 / 2Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali dello studente e disposizioni finanziarie
In vigore dal 13 feb 2008
Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali
dello studente e disposizioni finanziarie
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, l'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 6-bis (Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti). - 1. La Conferenza nazionale di cui all', comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2007, n. 75, assume la denominazione di Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti; esso è organo consultivo del Ministero ed assicura una sede permanente di confronto e di rappresentanza degli studenti a livello nazionale.
2. È composto da tutti i presidenti eletti in ciascuna consulta.
3. Il Consiglio svolge le seguenti funzioni:
a) coordina e cura lo scambio di informazioni relativamente alle attività delle consulte provinciali degli studenti;
b) promuove 1'ideazione e realizzazione di attività progettuali di rilevanza nazionale, comunitaria ed internazionale;
c) esprime, su richiesta del Ministro o di propria iniziativa, pareri su azioni attinenti la partecipazione degli studenti e la progettualità delle consulte;
d) promuove indagini conoscitive sulla condizione studentesca i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro;
e) elabora proposte ed indicazioni progettuali con particolare attenzione al funzionamento del sistema di partecipazione e rappresentanza degli studenti.
4. Il Consiglio nazionale dei presidenti si dota di un regolamento interno che ne fissa le modalità organizzativo-gestionali, nonché la pianificazione delle adunanze, che, comunque, possono essere convocate anche dal Ministro.
5. I componenti del Consiglio rimangono in carica fino al subentro dei rispettivi successori.
6. Il Consiglio si articola in commissioni di lavoro, territoriali e/o tematiche.
7. Il Ministero assicura il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica riguardo all'istituzione ed al funzionamento delle consulte provinciali degli studenti, dei coordinamenti regionali rappresentativi e del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti.».
2. L'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, recante, in rubrica, disposizioni finanziarie, assume la numerazione 6-ter.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 6
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-11-29;268#art-2