Art. 2
2 / 2Oneri a carico dello Stato
In vigore dal 22 gen 2008
1. Il presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, fermo restando che la misura complessiva dei contributi non può superare le risorse allo scopo autorizzate dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, o da successivi provvedimenti che modifichino le risorse disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bianchi, Ministro dei trasporti
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2007
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 325
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-11-09;252#art-2