Art. 16 · Diritto allo studio
Titolo I

Art. 16

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Diritto allo studio

In vigore dal 2 nov 2007
1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonché agli esami universitari o post universitari nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale in tali giornate non può comunque essere impiegato in servizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-09-11;171#art-16