Titolo II
Art. 23
23 / 40Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
In vigore dal 2 nov 2007
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come incrementato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall' del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220 è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2007:
1) Arma dei carabinieri: euro 11.737.000,00;
2) Guardia di Finanza: euro 7.260.000,00;
b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008:
1) Arma dei carabinieri: euro 23.353.000,00;
2) Guardia di Finanza: euro 14.680.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono incrementati di eventuali disponibilità finanziarie, sino al 50% dello stanziamento relativo alle attività di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, determinate annualmente con provvedimento del Comandante Generale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per il 2007 ed entro il 30 giugno dal 2008.
4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
5. Con distinte determinazioni dei Comandanti generali, previa informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, possono essere determinati anticipatamente i criteri per l'attribuzione e il numero massimo delle prestazioni retribuibili per compensare la presenza qualificata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-09-11;170#art-23