Art. 17 · Tutela legale

Art. 17

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Tutela legale

In vigore dal 2 nov 2007
1. Le disposizioni di cui all' della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell' del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. 2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di Euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-09-11;170#art-17