Art. 3
3 / 4Gettoni di presenza, rimborsi spese e indennità
In vigore dal 17 nov 2007
1. Nel limite di spesa previsto dagli stanziamenti per il funzionamento della Consulta, quota parte dell'ammontare delle risorse assegnate è destinato alla corresponsione di gettoni di presenza, rimborsi spese e indennità, secondo quanto previsto dai successivi commi e negli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto.
2. Per la partecipazione dei membri, titolari o supplenti, alle riunioni dell'Assemblea generale, del Comitato scientifico e dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, è previsto un gettone di presenza individuale.
3. Per la partecipazione dei membri titolari o supplenti, estranei alla pubblica amministrazione, che non risiedono nel luogo ove si tengono le sedute, alle riunioni dell'Assemblea generale del Comitato scientifico e dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, è previsto il rimborso delle spese di viaggio e pernottamento secondo i criteri e le modalità previste per i dipendenti statali con qualifica di dirigente generale.
4. Ai soggetti che rivestono gli incarichi di seguito indicati è attribuita un'indennità annua lorda, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:
a) Presidente della Consulta;
b) Segretario Generale;
c) Presidente del Comitato scientifico;
d) Segretario del Comitato scientifico.
5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 e nel limite massimo complessivo indicato nella tabella A allegata, è disciplinata la determinazione analitica dell'ammontare dell'onere destinato alle spese per il personale della Consulta.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche per le riunioni delle commissioni tematiche costituite nell'ambito dell'Assemblea generale della Consulta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-07-24;182#art-3