Art. 2 · Autonomia gestionale

Art. 2

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Autonomia gestionale

In vigore dal 17 nov 2007
1. La Consulta costituisce centro di responsabilità amministrativa secondo quanto disposto dall' del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. 2. Gli stanziamenti destinati alla Consulta sono iscritti in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei trasporti. 3. Le risorse assegnate alla Consulta sono costituite: a) dagli stanziamenti di cui all'articolo 17, comma 3-ter, della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269; b) dalle entrate derivanti dagli eventuali proventi delle attività della Consulta come: vendita di pubblicazioni, cessione e vendita di oggetti e materiali fuori uso, contributi volontari; c) dalle entrate previste da eventuali ulteriori disposizioni di legge. 4. Le risorse di cui al comma 3, lettere b) e c), sono versate in apposita unità previsionale di base, da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in via continuativa, all'unità previsionale di base di cui al comma 2. 5. Per le destinazioni delle risorse finanziarie, su proposta del Segretario generale, la Consulta si dota di un bilancio preventivo e consuntivo di spesa che devono essere approvati dall'Assemblea generale.
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